Il BIM in Italia non è ancora obbligatorio ma il processo, che porterà al suo utilizzo su più ampia scala, è ormai avviato.
Una delle tante novità introdotte dal nuovo codice degli appalti prevede che le stazioni appaltanti possano richiedere il BIM (Building Information Modeling) come possibilità operativa per la partecipazione alle gare.
Articolo 23 – comma 13, del nuovo Codice Appalti
“Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e di non limitare il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L’uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato e che dispongono di idonei sistemi di monitoraggio. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà del metodo, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e tenuto conto dei relativi importi, nonché adeguati sistemi di monitoraggio. L’utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all’articolo 38.”
Affinché il BIM sia adottato concretamente e sia realmente garantita l’interoperabilità tipica di questo processo sono necessarie indicazioni operative omogenee. Attualmente in UNI è attivo un apposito gruppo di lavoro (all’interno della Commissione “Prodotti, processi e sistemi per l’organismo edilizio”) riunito con la volontà di completare il quadro normativo entro il 2016.